Perché il gioielliere Roggero è stato condannato: cosa dice la legge sulla legittima difesa e i precedenti

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Il punto decisivo del caso Roggero – il gioielliere condannato per omicidio volontario perché uccise due rapinatori – è tutto in quei pochi secondi tra la fine della rapina e gli spari nel parcheggio. È lì che i giudici di primo e secondo grado hanno misurato il confine tra la legittima difesa e una reazione che, secondo i magistrati, diventa un atto offensivo: una “esecuzione”. Un verdetto poi confermato mercoledì dalla Cassazione tra l’indignazione dei partiti di destra vecchi e nuovi.

La vicenda del gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour è diventata uno dei casi più discussi degli ultimi anni sul tema della difesa personale: da una parte il diritto di chi subisce una rapina violenta a proteggere sé stesso e i propri familiari, dall’altra il principio secondo cui la risposta armata deve essere necessaria per respingere un pericolo ancora presente.

Nel caso di Mario Roggero, i giudici di primo grado, d’appello e infine la Cassazione hanno ritenuto che quel presupposto non esistesse. Secondo la ricostruzione accolta nelle sentenze, quando il negoziante impugnò la pistola e inseguì i rapinatori, l’aggressione a suo carico era già terminata: i tre uomini stavano raggiungendo l’auto per allontanarsi e non rappresentavano più, secondo i magistrati, un pericolo attuale.

Da qui la condanna per omicidio volontario per la morte di Giuseppe Mazzarino, 58 anni, e Andrea Spinelli, 44 anni, e per tentato omicidio nei confronti di Alessandro Modica, il terzo componente della banda rimasto ferito.

Il caso Roggero si inserisce in una lunga serie di vicende giudiziarie nelle quali il confine tra difesa e reazione eccessiva è stato valutato dai tribunali. Gli esiti diversi dimostrano che la legge ha un perimetro preciso: la differenza spesso è determinata da pochi elementi, soprattutto dal momento in cui viene utilizzata la forza e dalla presenza o meno di un pericolo ancora in corso.

La legittima difesa: cosa prevede la legge italiana

La disciplina della legittima difesa è contenuta nell’articolo 52 del Codice penale, modificato in modo sostanziale dalla legge n. 36 del 2019. La norma stabilisce che non è punibile chi commette un fatto per difendere un proprio o altrui diritto quando è costretto dalla necessità di respingere un’aggressione ingiusta.

Il principio fondamentale è quindi quello della necessità: la reazione deve essere finalizzata a neutralizzare un pericolo attuale e non può trasformarsi in una ritorsione contro chi ha già cessato l’azione aggressiva. La legge del 2019 è intervenuta soprattutto sulla cosiddetta legittima difesa domiciliare, rafforzando la tutela di chi reagisce all’interno della propria abitazione o del luogo dove svolge un’attività commerciale.

La difesa nel domicilio e nei luoghi di lavoro

La normativa prevede una presunzione di proporzionalità della difesa quando l’aggressione avviene in un domicilio, concetto che comprende anche luoghi di lavoro come negozi e attività commerciali. In particolare, quando una persona utilizza un’arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo per difendersi da un intruso, la legge riconosce una maggiore protezione se sussiste un pericolo di aggressione fisica o di furto e se l’aggressore non ha desistito.

La riforma, tuttavia, non ha eliminato il ruolo del giudice nella valutazione dei fatti. Ogni situazione viene analizzata sulla base delle circostanze concrete: la dinamica dell’aggressione, il comportamento delle persone coinvolte, il momento della reazione e il rapporto tra offesa e difesa. È proprio questo il nodo del caso Roggero: la difesa non è stata esclusa perché la rapina non fosse stata violenta, ma perché, secondo i giudici, gli spari arrivarono quando il pericolo non era più attuale.

Il “grave turbamento” e l’eccesso colposo

Tra le modifiche introdotte dalla legge del 2019 c’è anche il riferimento al grave turbamento. La norma prevede che non sia punibile per eccesso colposo di legittima difesa chi ha agito in una situazione di particolare alterazione emotiva provocata dal pericolo in atto.

L’obiettivo è tenere conto dello stato psicologico di chi subisce un’aggressione violenta e improvvisa, valutando anche la paura e il disorientamento che possono condizionare le decisioni prese in pochi istanti. Resta però necessario che vi sia un collegamento tra lo stato di turbamento e una situazione di pericolo ancora presente. La riforma ha introdotto anche una tutela economica per chi affronta un procedimento penale per eccesso colposo di legittima difesa. Per le persone assolte da questa accusa è previsto il gratuito patrocinio, con l’anticipazione delle spese legali da parte dello Stato.

La rapina, la fuga e gli spari

La vicenda di Roggero inizia nel pomeriggio del 28 aprile 2021. Tre uomini con il volto coperto entrarono nella gioielleria di Roggero a Gallo di Grinzane Cavour. Erano armati di un coltello e di una pistola che successivamente sarebbe risultata un’arma giocattolo. I rapinatori minacciarono il commerciante, la moglie e la figlia, quindi si fecero consegnare gioielli e denaro custoditi nella cassaforte.

Dopo aver completato il colpo, i tre uscirono dal retro del negozio per raggiungere l’auto utilizzata per la fuga. Fu in quel momento che Roggero prese la propria pistola, legalmente detenuta, e li inseguì nel parcheggio, esplodendo diversi colpi contro la vettura. La difesa ha sostenuto fin dall’inizio che il gioielliere avesse agito convinto di essere ancora in pericolo, dopo una rapina vissuta come una minaccia alla propria vita e a quella dei familiari presenti nel negozio.

Per l’accusa e per i giudici, però, la situazione era diversa: la fase dell’aggressione era terminata e la reazione armata non aveva più una funzione difensiva. Durante la requisitoria del processo di primo grado il pubblico ministero aveva definito quanto avvenuto dopo la rapina una “esecuzione”, contestando la ricostruzione della legittima difesa.

I precedenti: quando la difesa è stata riconosciuta e quando no

Il caso Roggero si inserisce in una lunga serie di vicende giudiziarie nelle quali il confine tra difesa e reazione eccessiva è stato valutato dai tribunali. Gli esiti diversi dimostrano che la legge ha un perimetro preciso: la differenza spesso è determinata da pochi elementi, soprattutto dal momento in cui viene utilizzata la forza e dalla presenza o meno di un pericolo ancora in corso.

Nel 2017 Mario Cattaneo, titolare di un’osteria a Casaletto Lodigiano, sparò contro un ladro entrato nel locale durante la notte. In un primo momento era stato accusato di omicidio volontario, poi la contestazione era stata ridimensionata in eccesso colposo di legittima difesa. La Corte d’Appello di Milano lo assolse ritenendo che avesse agito in una situazione caratterizzata da un forte turbamento, anche per la presenza dei familiari e per le condizioni ambientali. Nel 2003 Giovanni Petrali (anche lui ebbe il sostegno della Lega all’epoca dei fatti) reagì a una rapina nel suo bar-tabacchi di Milano. Dopo aver sparato all’interno del locale, inseguì i rapinatori e colpì uno dei due, uccidendolo, mentre l’altro rimase ferito.

Condannato in primo grado per omicidio colposo, fu poi assolto in appello con il riconoscimento della legittima difesa putativa: secondo i giudici aveva ritenuto, anche se erroneamente, di trovarsi ancora davanti a una situazione di pericolo. Nel 2015 (quindi precedente alla legge) il benzinaio Graziano Stacchio intervenne durante una rapina a una gioielleria vicino al suo distributore, sparando contro i malviventi e uccidendone uno. La Procura chiese l’archiviazione dell’indagine, ritenendo che la sua reazione fosse avvenuta mentre la minaccia era ancora in corso.

Nel 2018 Fredy Pacini, titolare di un’officina a Monte San Savino, uccise un ladro entrato nella sua attività. L’uomo dormiva nell’officina dopo aver subito numerosi furti. Dopo le indagini, il procedimento venne archiviato. I magistrati valutarono il contesto particolare e la situazione di paura determinata dai precedenti episodi subiti. Di segno opposto il caso del macellaio calabrese Francesco Putortì, condannato dalla Corte d’Assise di Reggio Calabria a 15 anni e 6 mesi per aver ucciso un ladro entrato nella sua abitazione. La difesa aveva sostenuto la legittima difesa domiciliare e quella putativa, ma i giudici hanno escluso entrambe, ritenendo che la reazione armata non fosse giustificata dalle circostanze.

L'articolo Perché il gioielliere Roggero è stato condannato: cosa dice la legge sulla legittima difesa e i precedenti proviene da Il Fatto Quotidiano.

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