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Il 21 settembre la Commissione ha fissato in 2 euro per articolo la tassa di gestione dell’Unione, attesa a novembre. Il contributo italiano sui pacchi extra-Ue, rinviato tre volte e costato 102 milioni di minor gettito, parte il 1° dicembre: sugli acquisti online farà pagare due volte lo stesso servizio.
Il contributo italiano di due euro sulle spedizioni extra-Ue rischiava di nascere già vecchio e a luglio gli si poteva dare una vita utile di un mese, fra il debutto di ottobre e la tassa europea di novembre. Ha fatto di meglio: è invecchiato prima di nascere. Il 17 settembre il Governo lo ha rinviato al 1° dicembre, mentre il 21 la Commissione ha adottato l’atto delegato C(2026) 6694, che fissa in due euro per articolo la tassa di gestione dell’Unione, la handling fee.
La tassa europea ha ora una base giuridica: il regolamento (UE) 2026/2108 del 16 settembre, il nuovo codice doganale dell’Unione, in vigore dal 20 settembre. Il codice si applicherà dal 21 settembre 2027, la tassa, invece, dieci giorni dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato che ne fissa l’importo. Se Parlamento europeo e Consiglio non sollevano obiezioni entro trenta giorni, la relazione della Commissione indica novembre 2026.
La tassa remunera i “servizi da rendere” nello sdoganamento delle merci vendute a distanza, di qualunque valore, ed è dovuta dal debitore dell’obbligazione doganale, non dal consumatore. È commisurata non alla spedizione ma all’articolo, vale a dire all’insieme delle merci della spedizione con la stessa classificazione tariffaria e la stessa descrizione. A luglio il cumulo previsto era di almeno cinque euro; dal 1° dicembre, se nulla cambia, su un solo articolo che passa dallo sportello unico per le importazioni (Ioss) o arriva per posta, graveranno almeno sette euro: tre di dazio, due di tassa europea, due di contributo italiano.
Tre rinvii, un solo metodo: cambiare una data. Istituito dai commi 126 e 127 della legge di bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio, il contributo è stato reso inapplicabile ai beni importati prima del “1° luglio 2026” dal decreto-legge n. 38 di marzo; il n. 107 di giugno ha spostato la data al “1° ottobre 2026”, il n. 162 di settembre al “1° dicembre 2026”. Gli ultimi due valutano gli oneri in 61,25 e 40,8 milioni: 102 milioni di minor gettito in cinque mesi sono parecchi per un contributo che dovrebbe soltanto coprire costi.
Coprire costi è infatti la difesa del Governo. Il 22 luglio, alla Camera, il ministro Giorgetti ha spiegato che il contributo serve “a compensare gli oneri amministrativi che le autorità doganali devono sostenere” e lo ha chiamato “contributo di gestione”, usando la stessa denominazione che dava a quello europeo. L’Agenzia delle dogane lo aveva scritto già il 5 febbraio: la circolare n. 4 riconduce il contributo all’articolo 52 del codice doganale vigente, il regolamento (UE) n. 952/2013, perché destinato alla copertura delle “spese amministrative correlate agli adempimenti doganali a carico dell’amministrazione”. E la legge stessa lo vuole applicato “in coerenza” con quel regolamento. Ma l’articolo 52 vieta, al paragrafo 1, di far pagare proprio quegli adempimenti e al paragrafo 2 ammette oneri soltanto per servizi specifici resi.
Il nuovo codice doganale dell’Unione chiude anche questa porta. L’articolo 20 riprende il divieto al paragrafo 1, introduce al paragrafo 2 un’unica deroga, la tassa dell’Unione, e al paragrafo 9, già applicabile, consente agli Stati oneri soltanto “per servizi specifici diversi da quelli di cui al paragrafo 2”. Tradotto: dal 1° dicembre, per le vendite a distanza, il servizio che il contributo italiano dichiara di pagare sarà già pagato con la tassa europea.
Gli Stati possono ancora far pagare servizi specifici: il paragrafo 9 cita la presenza del personale doganale fuori orario, le analisi sulle merci, i controlli eccezionali. La legge italiana non ne individua nessuno: il contributo copre le spese degli adempimenti doganali, tutti e senza distinzioni, su ogni spedizione. Se non è un onere per servizi resi, è un tributo nuovo introdotto unilateralmente su merci importate da Paesi terzi, che gli Stati non possono istituire (Corte di giustizia, 13 dicembre 1973, cause riunite 37/73 e 38/73, Indiamex).
Chi ha già pagato esiste. Per l’Agenzia delle dogane il debitore del contributo è il dichiarante, vale a dire il corriere espresso o la casa di spedizione che sdogana i pacchi dell’e-commerce. Con la dichiarazione da presentare entro il 15 marzo ha versato il contributo di gennaio e febbraio e dal 1° marzo lo ha liquidato in dogana. Poi il decreto di marzo lo ha escluso per tutti i beni importati prima della data fissata, oggi il 1° dicembre, compresi quelli su cui era già stato pagato. Nessuna delle norme che si sono succedute ne ha previsto la restituzione.
Resta la domanda che conta: chi paga, alla fine? Sette euro su un acquisto da quindici sono quasi la metà del prezzo, su uno da 150 meno del cinque per cento. E dal 1° luglio 2028 il nuovo codice doganale dell’Unione prevede una tassa di gestione più bassa per le merci vendute da un deposito doganale. La ragione è sensata, perché la merce alla rinfusa si controlla più facilmente dei pacchi singoli, ma l’effetto è quello già visto a giugno: chi ha una struttura organizzativa paga meno. L’articolo 53 della Costituzione chiede di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva, il contributo italiano in ragione dei pacchi.
L'articolo Pacchi extra-Ue, così dal 1° dicembre si pagherà due volte lo stesso servizio proviene da Il Fatto Quotidiano.




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