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Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi — la raccolta che dal 2027 sostituirà quella del 1986 — è in vigore dal 4 luglio, ma il 5 e il 7 agosto è già stato corretto due volte. Tre rinvii ai “commi da 1 a 5” erano sbagliati: uno citava un comma che non esiste, uno stava per abrogare un comma che doveva sopravvivere, il terzo aveva copiato fedelmente un rinvio sbagliato nella sostanza. Altrove un “dal Parlamento” andava letto “del Parlamento”.
Semplici refusi? In effetti la delega fiscale del 2023 assegnava al Governo un compito da copisti medioevali: non riscrivere il sistema, ma raccogliere le norme esistenti in testi unici, rinumerandole e ricomponendole altrove senza cambiarle. Le correzioni dicono un’altra cosa. Per rimediare al rinvio copiato fedelmente si è dovuto riscrivere anche l’originale del 1986; per sistemare l’elenco delle abrogazioni si è dovuto salvare un comma destinato a sparire. Chi trascrive decide che cosa sopravvive e decidere che cosa sopravvive è legiferare.
Dal 2000 c’era una legge scritta esattamente per questo: lo Statuto dei diritti del contribuente. L’articolo 2 — “Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie” — impone che i titoli dichiarino l’oggetto e che ogni richiamo a un’altra norma dica in sintesi che cosa quella norma prevede: se accanto a quel “commi da 1 a 5” fosse stato scritto che cosa dispongono, l’errore si sarebbe visto prima della pubblicazione dell’articolato in Gazzetta Ufficiale.
L’articolo 3 presidia l’efficacia temporale delle norme tributarie: nessun adempimento può scadere prima di sessanta giorni dalla data della loro introduzione nell’ordinamento giuridico. Non è galateo legislativo: sono le condizioni affinché una regola possa essere rinvenuta e compresa.
Per quale motivo questi meccanismi non hanno funzionato? Perché lo Statuto è una legge ordinaria e il suo unico argine è una clausola di autodifesa: le sue disposizioni possono essere “derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”. Una promessa che vincola solo chi vuole mantenerla.
Il legislatore della riforma ha mostrato quanto vale: in meno di tre anni è tornato sopra lo Statuto tre volte. Nel 2023 ne ha rifatto l’apertura, sostituendo quattro articoli della Costituzione — fra cui il 53 sulla capacità contributiva — con una formula generica; la relazione accompagnatoria lo chiama rafforzamento. Il terzo correttivo, nel dicembre 2025, dichiara la modifica nel titolo. Il quarto, del 7 agosto, la colloca in un articolo interno intitolato “Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente” mentre il titolo del decreto tace.
Tutto espresso, tutto consentito: il metro è stato accorciato mentre misurava, in modo perfettamente legale.
Ogni regola dello Statuto ha oggi il suo rovescio. Quanto alla chiarezza, il decreto sulla giurisdizione tributaria, in Gazzetta l’11 agosto, scrive le stesse norme due volte, nel testo del 1992 e nel testo unico del 2024 che dovrebbe sostituirlo dal prossimo anno. Quanto alla reperibilità, i tre decreti di quella Gazzetta sono usciti, per massima urgenza, senza note; le note arriveranno il 4 settembre, quando i testi saranno ripubblicati, pur essendo già tutti in vigore. Quanto al tempo, cinque testi unici rinviati al 1° gennaio 2027 e gli altri tre — redditi, Iva, adempimenti e accertamento — in vigore ma congelati fino alla stessa data. E la correzione potrà continuare incessante fino al 2028.
Poi c’è la mano che scrive: gli schemi dei decreti delegati vengono da tredici commissioni di esperti al lavoro gratis presso il Ministero dell’economia e delle finanze e a verificarne la coerenza con la delega è un comitato composto dal viceministro e dai vertici amministrativi di Finanze, giustizia tributaria, Agenzie fiscali e Guardia di finanza. Non un giudice, non una voce di chi paga i tributi. La regola è scritta, corretta e controllata soltanto da una delle parti che la applicheranno.
La Costituzione non è un fattore neutrale. L’articolo 23 vuole che tasse e prelievi si impongano solo per legge e la garanzia vale se la legge è riconoscibile; l’articolo 53 chiede di contribuire secondo la propria capacità e per contribuire occorre conoscere la regola. Non è un’idea nuova: la delega del 2003, promettendo per l’ennesima volta il codice tributario atteso dal 1938, mise fra i criteri una parola allora inedita, “conoscibilità”, perché una norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale non è, per ciò solo, una norma conosciuta dai suoi destinatari.
Da qui una conseguenza pratica per i contribuenti. Lo Statuto vieta le sanzioni quando la violazione dipende da “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”. Se l’incertezza è causata dal legislatore — rinvii sbagliati, testi doppi, chiarimenti che arrivano dopo — il divieto vale a maggior ragione (a fortiori ratione, come scrivono i veri giuristi): lo Stato non può pretendere l’osservanza di una regola che non ha reso conoscibile, né punire chi non l’ha trovata.
Il 29 agosto scade la delega e la riforma fiscale si dirà conclusa. Quella che conta — mettere le regole su come si scrivono le norme tributarie e su quando producono effetti un gradino sopra chi le scrive — non è mai cominciata.
L'articolo Il testo unico delle imposte sui redditi è stato corretto due volte in due giorni: semplici refusi? proviene da Il Fatto Quotidiano.




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