Giustizia, archiviato il referendum bisogna pensare alle riforme davvero necessarie

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Antonio Patrono

Concluso l’iter referendario è interessante osservare che comunque tutti ritengono che la giustizia abbia urgente bisogno di riforme. Ciò è vero in numerosi settori. In particolare è opportuno parlare del processo penale che è stato ed è ancora al centro di tutti i dibattiti, riguardo ai cui difetti è necessario però fare chiarezza senza pregiudizi di sorta, dai quali anzi bisogna sgombrare il campo, per capire come è davvero necessario intervenire.

Il primo pregiudizio da smentire è che il nostro processo non sia sufficientemente accusatorio, ma non si capisce perché. L’essenza del sistema accusatorio è che le prove si formino nel corso del processo davanti al giudice, ma è chiaro che non tutte le prove possono formarsi in questo modo. Così si formano tutte le prove dichiarative, ovverosia le circostanze a conoscenza di persone che per essere utilizzate devono essere riferite direttamente al giudice dinanzi alla controparte, ed è questo quel che avviene salvo i pochi casi di recupero di ciò che è stato detto in precedenza che siano determinati da circostanze imprevedibili, così come previsto da ogni ordinamento (morte, incapacità o altre circostanze sopravvenute che impediscano la testimonianza di qualcuno nel processo). In ciò consiste, e in ciò però anche si esaurisce, il significato profondo del principio di formazione della prova nel contraddittorio delle parti, perché è ovvio che la maggior parte delle altre prove, pur necessarie per accertare la verità dei fatti, non può avvenire in tal modo. Infatti intercettazioni, perquisizioni, sequestri, indagini di polizia giudiziaria sul campo come pedinamenti e osservazioni visive, riprese delle telecamere, acquisizione di documentazione nel luogo ove essa si trova, certamente tutto ciò non si può fare nel corso del processo dinanzi al giudice ma avviene prima, durante le indagini, e certamente deve avvenire anche senza preavvisi a nessuno.

Il secondo pregiudizio da smentire è che il processo penale non sia abbastanza garantista, ed è anch’esso del tutto infondato se solo ci si sofferma sui contenuti concreti del garantismo, e principalmente di ciò che vuol dire e che persegue. Il garantismo si sostanzia in due fondamentali istanze, veri baluardi di civiltà giuridica: la prima è che il sistema garantisca (appunto) l’affidabilità delle prove che il giudice utilizza per la decisione affinché essa si basi sulla verità dei fatti accertati al fine di evitare errori giudiziari, la seconda è che l’imputato possa godere di un difensore che l’assista durante il processo davanti al giudice e prima, durante le indagini, in ogni occasione in cui ciò sia possibile, ovverosia quando ciò non possa pregiudicare l’affidabilità della prova assunta. E anche questo è garantito dall’attuale sistema giudiziario, nel quale l’assunzione delle prove non in contraddittorio deve avvenire esclusivamente ad opera di pubblici ufficiali rispettando precise modalità di cui si deve dare atto con verbale la cui eventuale falsità costituisce un grave reato, e in cui la presenza e la conoscenza di ogni vicenda processuale da parte del difensore, ovviamente sempre costante e completa nel dibattimento e in ogni altra fase del giudizio, è esclusa durante le indagini preliminari soltanto quando sia incompatibile con l’atto da compiere (non si può certo avvertirlo preventivamente di una intercettazione o di un sequestro o di una perquisizione, atti dei quali viene comunque avvisato subito dopo e qualche volta durante il loro compimento e sempre in tempo utile per le sue valutazioni in chiave difensiva circa la validità e l’utilizzabilità delle prove acquisite).

Eppure tanti sostengono che siano necessarie sempre nuove e ulteriori garanzie, le quali però, a ben vedere, non riguardano i due aspetti fondamentali ricordati (l’idoneità delle prove a ricostruire la verità dei fatti e la possibilità per la difesa di confutarne i risultati), ma altro. E quest’altro, praticamente sempre, è costituito da un diverso e ulteriore interesse, quello alla riservatezza, la cui esasperazione nella graduazione di valori di cui si deve tener conto nel costruire un efficace sistema processuale può però comportare un danno ad altri interessi non certo di minor conto, ovverosia a quelli di tutte le persone offese da reati che attentino, ad esempio, alla vita, alla integrità personale, al patrimonio e a tutti gli altri beni protetti individuati dalla legge penale. Bisogna quindi stare attenti a ben soppesare i diversi valori e interessi da proteggere, di pari livello costituzionale, basandosi sul giusto equilibrio da dare fra loro, per creare un sistema processuale garantista ma anche efficiente, e ciò purtroppo non sempre è stato fatto, talvolta portando a conseguenze difficilmente comprensibili sul piano logico. Ad esempio è certo che le intercettazioni, di qualsiasi genere esse siano, costituiscono un vulnus alla riservatezza delle persone intercettate ed è quindi giusto che si possano disporre soltanto in presenza di rigorosi requisiti fondati sulla loro assoluta necessità per accertare la responsabilità per gravi reati, ma non si comprende perché, una volta disposte regolarmente a norma di legge (e quindi a sacrificio giustificato della privacy ormai avvenuto) possano essere utilizzate soltanto come prova di certi reati e non di altri che pure emergano in base ad esse. Questo è ciò che oggi avviene. Così come non si capisce perché la stessa cosa debba avvenire se, compiuto il sequestro di telefoni cellulari e altri strumenti informatici legittimamente disposto in base anche in questo caso alla assoluta necessità di accertare la responsabilità per gravi reati, da essi emerga la prova di altri reati (si pensi al sequestro di un computer per accertare comunicazioni relative a traffici di droga il quale si riveli contenere immagini che dimostrino, ad esempio, anche condotte di pedopornografia o altro). Già l’attuale sistema processuale contempla limitazioni di questo genere, e altre simili se ne prospettano, con riferimento, ad esempio, alla utilizzazione di strumenti biometrici per localizzare e identificare persone responsabili di gravi reati. Sempre la stessa discutibile graduazione dei valori in gioco è alla base della recente riforma normativa ancora sulle intercettazioni che ne limita la durata massima ad un periodo di tempo assolutamente insufficiente ad accertare la responsabilità per gravi reati, associativi o no.

Insomma, l’attuale sistema processuale, al contrario di ciò per cui viene accusato, non solo è adeguatamente garantista (e così viene smentito uno dei principali pregiudizi che ostacolano la individuazione delle riforme veramente necessarie), ma sotto alcuni aspetti lo è anche troppo perché non sempre fondato su una giusta comparazione dei valori e degli interessi in gioco, che dovrebbe essere opportunamente corretta qualora si volesse metter mano seriamente a una riforma che, mantenendo inalterati gli attuali alti livelli di garanzie, persegua però nel contempo una maggiore efficacia nei risultati.

Altri due difetti emergono nell’attuale sistema penale che sarebbero da correggere per accentuarne l’efficienza, senza perciò ridurne il livello di garanzia.

Uno di essi è l’estrema farraginosità, ovverosia la previsione di regole troppo complicate che disciplinano determinate situazioni in modo tale da rivelarsi difficilmente risolvibili ed applicabili, con il rischio sempre immanente di errore. Si pensi, ad esempio, ai criteri che portano alla determinazione in concreto della pena dopo una condanna, con il calcolo degli aumenti e delle diminuzioni per le diverse circostanze, compresa la recidiva, che variano sensibilmente caso per caso in modo davvero poco intelligibile e comunque estremamente variegato, così non solo da porre il giudice dinanzi a veri e propri enigmi giuridici, ma anche da rendere difficile per chiunque quella operazione di prevedibilità della pena che è invece necessaria in chiave di trasparenza e prevenzione generale. Si pensi ancora alle numerosissime ipotesi di c.d. “doppio binario” in virtù delle quali istituti anche molto importanti della procedura penale sono disciplinati diversamente a seconda del tipo di reato perseguito o di altre situazioni ritenute meritevoli di trattamento differenziato. Alla base di questa frammentarietà di situazioni, che si è andata creando nel tempo per interventi normativi successivi all’introduzione del vigente codice di procedura penale, a seconda dei casi vi sono state ragioni particolari di natura strettamente politica e non funzionale, talvolta deprecabili perché dirette a soddisfare malintese aspettative dell’opinione pubblica a seguito del verificarsi di particolari eventi criminosi, talaltra invece astrattamente apprezzabili perché orientate a individualizzare il trattamento di situazioni soggettive sotto qualche aspetto diverse, ma in ogni caso il risultato finale è stato quello di creare confusioni e incertezze nell’applicazione della legge, che dovrebbero essere eliminate.

Ma il più grave difetto è l’estrema lentezza del processo nel suo complesso, che porta ad avere la sua definizione con sentenza passata in giudicato spesso anni e anni dopo i fatti. Per capire perché ciò avviene occorre però anche stavolta ragionare sulla base dell’esperienza e senza pregiudizi, considerando anche l’esempio che viene da Paesi in cui il rito accusatorio è praticato da sempre. Così facendo si può capire, ad esempio, che il problema non è nei tempi del dibattimento, che è sempre lungo, ovunque, perché lunga e complessa è la formazione della prova in contraddittorio fra le parti. Chi ha assistito a processi negli Stati Uniti o in Inghilterra sa che anche lì l’assunzione dei testi è lunga, il loro esame in contraddittorio porta via molto tempo, in sostanza il tempo netto del dibattimento è uguale a quello necessario in Italia. È importante parlare di tempo “netto” del processo perché è qui che si annida la differenza, poiché lo stesso numero di udienze necessarie per concluderlo in quei Paesi è celebrato in pochi giorni mentre da noi è spalmato in molti mesi se non addirittura in anni, e ciò è dovuto al numero di dibattimenti da fare, pochi in quei sistemi e molti, troppi nel nostro.

La causa di ciò è evidente, non altrettanto è il modo di risolvere il problema. La verità è che i sistemi accusatori tradizionali non conoscono l’appello generalizzato, i tempi per la motivazione delle sentenze emesse dalle giurie che sono immotivate, non conoscono i benefici penitenziari per cui anche condanne a pene detentive alte non sono eseguite in carcere, non conoscono la prescrizione dei reati per cui non c’è mai la speranza di restare impuniti per il decorso del tempo, non prevedono per l’imputato il diritto di mentire impunemente al giudice introducendo argomenti ed alibi infondati che impegnino tempo e forze per verificarli. Conoscono invece la discrezionalità dell’azione penale che consente comunque di adattare il numero delle azioni penali esercitate alle concrete possibilità di smaltimento in tempi ragionevoli. In sostanza quei sistemi hanno tanti accorgimenti, processuali o meno, tutti volti ad eliminare qualsiasi interesse a portare il processo per le lunghe e ad accettare invece, ovviamente per coloro che si ritengano colpevoli, sostanziose riduzioni di pena con la previa ammissione di colpevolezza. I dibattimenti quindi sono pochi, benchè lunghi e complessi come i nostri, e inoltre al tempo necessario per la loro celebrazione non deve aggiungersi di regola anche il tempo occorrente per i giudizi avviati dalle impugnazioni, come avviene da noi per l’appello e il ricorso per cassazione.

Da queste considerazioni emerge con evidenza l’estrema difficoltà di porre rimedio nel nostro sistema processuale al problema della lentezza della giustizia penale, perché è certo che gli accorgimenti per ovviarvi presenti nei sistemi anglosassoni non sono di regola trasferibili da noi per ragioni di tradizione e di diversa sensibilità giuridica e sociale. Qualcosa, però, si potrebbe fare senza incidere sui principi fondamentali. Si potrebbe, ad esempio, ripristinare la soluzione, adottata alcuni anni fa, di prevedere termini di prescrizione del reato solo fino alla sentenza di primo grado, il che limiterebbe il numero degli appelli perché renderebbe inutile proporre appelli pretestuosi solo nella speranza che così possa trascorrere il tempo necessario per la prescrizione, al posto di tutte le soluzioni adottate successivamente alla sua abrogazione che paiono invece idonee a incentivare e non dissuadere dal proporre impugnazioni infondate. Si potrebbe anche escludere il concordato in appello, ovverosia una riduzione di pena, perlomeno per chi l’abbia già avuta ridotta di un terzo con il giudizio abbreviato in primo grado e abbia avuto la possibilità anche oggi prevista di un’ulteriore riduzione di un sesto rinunciando all’impugnazione, e comunque limitare il concordato in via generale per evitare appelli pretestuosi finalizzati soltanto a ottenere un ingiustificato beneficio. Si potrebbe, infine, prevedere un vaglio di ammissibilità veramente rigoroso anche per l’appello, oltre che per il ricorso per cassazione, che eviti in radice la celebrazione di appelli manifestamente infondati risparmiando tempi e anche costi (notifiche ed altro) inutili.

Già le poche osservazioni finora svolte credo dimostrino come problemi ce ne siano, e tanti, difficili da risolvere, la cui difficoltà maggiore è però quella di trovare chi li condivida e sia disposto a provare a risolverli poiché, come detto all’inizio, la “vulgata” normalmente più in voga è in senso del tutto diverso, denunciando problematiche di altro genere (disinteresse per le garanzie, prevaricazioni del pubblico ministero, appiattimento dei giudici e simili) che non reggono alla prova dei fatti e alla logica del sistema, generalizzando come regole quelli che sono eventuali inconvenienti derivanti invece da situazioni contingenti o da errori individuali.

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