ARTICLE AD BOX
Studio Sanvito avv. Antonio Sanvito Patrocinante in Cassazione
Egr. Dott. Claudio Cerasa Direttore Responsabile
Egr. Dott. Ermes Antonucci,
Egregi Direttore e Dott. Antonucci,
la lettura dell’articolo pubblicato ieri su Il Foglio ha suscitato in chi scrive sentimenti contrastanti: la stima sincera per una testata da sempre contraddistinta per rigore argomentativo e indipendenza di giudizio e insieme il dovere di chiarire — con rispetto ma senza ambiguità — aspetti che l’articolo tratta in modo errato rispetto al contenuto effettivo della comunicazione inviata all’Autorità Giudiziaria di Caltanissetta. Queste osservazioni sono offerte non come replica polemica, bensì come contributo leale a un dibattito che — per la gravità dei temi — merita maggiore aderenza ai fatti documentali.
I. L’articolo attribuisce alla comunicazione inviata a Caltanissetta il carattere di una strategia mediatica — orchestrata per veicolare messaggi verso l’esterno e diffondere “fango” su Silvio Berlusconi. È un’accusa che il documento stesso confuta: la comunicazione conteneva, in posizione preminente, una sezione dal titolo esplicito “UNA PRECISAZIONE NECESSARIA”, nella quale si chiariva testualmente che essa “non deve essere letta, né interpretata, come un messaggio occulto, criptato o subliminale che Giuseppe Graviano intende veicolare verso l’esterno attraverso i canali giudiziari. È esattamente il contrario.”
La comunicazione all’opinione pubblica preannunciata nell’istanza — volta a riportare all’attenzione le dichiarazioni di Graviano dinanzi alla Corte di Assise di Reggio Calabria e a sollecitare una riflessione sulla necessità di fare finalmente luce sulle ombre che ancora avvolgono le stragi degli anni Novanta — non era ancora stata inviata al momento in cui la notizia è divenuta di dominio giornalistico: lo scrivente era in attesa di eventuali provvedimenti di secretazione da parte della Procura di Caltanissetta. Nessuna manovra mediatica preordinata, dunque; e che la notizia sia poi emersa sulle pagine di altro quotidiano nazionale — e non per iniziativa dello scrivente — costituisce l’ultima e più limpida smentita di quella tesi.
II. L’articolo definisce le dichiarazioni di Graviano “rivelazioni inattendibili” e “fuffa”. Con tutto il rispetto, si tratta di una qualificazione giornalisticamente errata. Le dichiarazioni in questione non sono affermazioni sussurrate a un cronista, né confidenze carpite in un corridoio, ma rese nel corso del processo celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Reggio Calabria.
La valutazione in termini di attendibilità di tali dichiarazioni è compito esclusivo dell’autorità giudiziaria, non dell’editorialista. Si può ritenere che il racconto di Graviano sia viziato da interesse personale: è un giudizio che chi scrive rispetta. Ciò che non è metodologicamente corretto è liquidare dichiarazioni processuali pubbliche con un aggettivo sprezzante, senza esaminarne il contenuto né confrontarsi con gli atti.
Vi è poi una questione di fondo, la più rilevante, che l’articolo non considera: Graviano può essere ritenuto non credibile anche da cento giudici, ma l’argomento, in sé, non esaurisce il problema. Il confronto tra le dichiarazioni rese dai numerosi collaboratori di giustizia nei tantissimi procedimenti che si sono succeduti dagli anni Novanta sino ad oggi rivela gravi e palesi contraddizioni che — al di là di ogni valutazione sulla credibilità del singolo dichiarante — pongono una domanda ineludibile alle istituzioni: perché quelle contraddizioni non sono state risolte? È precisamente su questo che Graviano chiede che si faccia finalmente luce: non in difesa di sé stesso, ma nell’interesse di una verità storica ancora largamente irrisolta, su vicende che hanno segnato in modo indelebile la storia della Repubblica.
III. Ed è qui che l’articolo mostra la sua lacuna più significativa: non esamina il contenuto delle dichiarazioni di Graviano, ma lo reinterpreta attraverso un filtro narrativo — il “boss vuole spargere fango” — che ne distorce sia il senso sia la portata giuridica. Graviano non ha mai affermato che Berlusconi fosse un mafioso, né che avesse concorso nelle stragi: ha dichiarato, in sede processuale, di avere intrattenuto con Berlusconi rapporti di natura esclusivamente economica, riconducibili a un investimento originariamente effettuato dal nonno materno, Quartararo Filippo.
Persona, quest’ultima, mai indagata, imputata, condannata, sottoposta a misure di prevenzione patrimoniale, la cui posizione penale è, in altri termini, assolutamente incontestata ed incontestabile. Il collegamento con Berlusconi si riduce, nei fatti, a questa sola figura.
IV. L’articolo imputa alla comunicazione un “tempismo” elettorale sospetto in ragione della prossimità elettorale. L’argomento non regge: la comunicazione risponde a un evento giudiziario preciso — l’udienza del 15 giugno dinanzi al GIP di Caltanissetta — che nulla ha a che fare con il calendario politico. Ricondurre un atto giudiziario a motivazioni elettorali per la sola collocazione temporale dice più della tesi che si vuole dimostrare che della realtà dei fatti.
V. Meritano riflessione autonoma due circostanze riferite da Graviano e ignorate dall’articolo. La prima riguarda l’arresto del 27 gennaio 1994, avvenuto pochi giorni prima dell’appuntamento nel quale si sarebbe dovuta formalizzare l’integrazione degli investitori negli affari di Berlusconi: Graviano ha sempre sospettato che la tempistica non fosse casuale e che il mancato rispetto dei successivi accordi economici da parte di Berlusconi dopo il suo ingresso in politica costituisse, ai suoi occhi, un tradimento. La seconda concerne le normative approvate durante i governi Berlusconi in materia di detenzione e di disciplina processuale, che Graviano ritiene abbiano aggravato, in modo persecutorio, la propria condizione carceraria e processuale. In entrambi i casi, è la prospettazione stessa di Graviano a confutare la tesi sostenuta dall’articolo: sia l’arresto — che ha prodotto la cattura di un latitante — sia le normative antimafia hanno rappresentato, nei fatti, un beneficio per la collettività e un servizio reso allo Stato, a prescindere da qualsiasi vantaggio personale che Berlusconi ne possa aver tratto. La questione, quanto alla sua posizione, resterebbe, quindi, confinata nell’ambito di una valutazione di ordine etico, nettamente distinta da valutazioni di ordine giuridico; distinzione che non rappresenta una mera sottigliezza tecnica, ma il presupposto di qualsiasi ragionamento serio sulla vicenda.
VI. La comunicazione inviata a Caltanissetta, in conclusione, non è — come l’articolo suggerisce — il tentativo di un detenuto di orchestrare una campagna mediatica a fini politici. È la rappresentazione istituzionale, nelle sedi giudiziarie appropriate e nelle forme che l’ordinamento prescrive, di fatti che un difensore ha il dovere deontologico di portare all’attenzione dell’autorità giudiziaria competente, nell’ambito di un procedimento penale ancora aperto.
Se quei fatti saranno ritenuti rilevanti, lo valuteranno i magistrati e se saranno ritenuti inattendibili, pure. Questo è lo Stato di diritto, e questo è il ruolo che ciascuno — giudici, pubblici ministeri, difensori e giornalisti — è chiamato a esercitare con la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie responsabilità.
Resta, tuttavia, una domanda, scomoda, che chi scrive non può esimersi dal porre. Perché una comunicazione rivolta alle istituzioni ha suscitato una reazione così scomposta, prima ancora di esaminarne il contenuto? Perché si è alzato attorno ad essa un muro di parole forti — quali fango, fuffa, strategia elettorale — che ne pregiudicano il senso ancor prima di discuterlo?
Excusatio non petita, accusatio manifesta: chi si affretta a negare ciò che nessuno ha ancora contestato ufficialmente rivela, in quell’eccesso difensivo, un’inquietudine che la precipitazione stessa fatica a dissimulare. Chi scrive non conosce le ragioni di tale inquietudine, sa, però, che quando le verità fanno paura, il primo riflesso è quasi sempre quello di travisarle.
Resto in attesa di un eventuale riscontro, con la disponibilità a ogni ulteriore chiarimento che riteniate opportuno richiedere.
Distinti saluti.
avv. Antonio Sanvito
L'articolo Giuseppe Graviano, ecco la lettera inviata dall’avvocato del boss al Foglio proviene da Il Fatto Quotidiano.




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