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di Barbara Pigoli*
Nel dibattito sulla formazione continua in Italia, l’attuazione del Decreto Direttoriale n. 227 dell’11 maggio 2026 segna un punto di svolta significativo per il sistema di regolazione dei Fondi Interprofessionali. Per comprendere la portata del cambiamento in atto, occorre ricordare le radici del sistema della formazione continua italiano, che si basa sull’istituzione dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua.
Ab origine, oltre venticinque anni fa, il legislatore e le parti sociali avevano edificato un dispositivo di evidente utilità pubblica (Art 118 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000). Il prelievo obbligatorio dello 0,30% del monte salari – sottratto alla copertura della disoccupazione involontaria – era concepito come salario differito, con il fine di tutelare l’occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici e la competitività del sistema produttivo attraverso la concertazione bilaterale e paritetica. Le risorse non appartenevano alle imprese né agli enti di formazione, ma alla sfera della bilateralità contrattuale a garanzia dell’elevazione professionale.
Casomai fosse utile ricordarlo, anche gli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione Italiana sanciscono il valore fondativo del lavoro e impegnano la Repubblica a garantire l’effettività dell’occupabilità e la costante elevazione professionale di ogni persona. La formazione costituisce un vero e proprio diritto vincolato ad una funzione di spiccata utilità pubblica.
La deriva del mercato: la “regolazione capovolta” e le firme a pacchetto
Negli anni, tuttavia, l’applicazione pratica della norma ha subito un’inversione di rotta, determinando una vera e propria “regolazione capovolta”. La governance dei piani formativi presentati ai Fondi Interprofessionali si è mossa negli anni con logiche di mercato top-down, dominate dal management aziendale e dai “soggetti tecnici” (enti di formazione e agenzie accreditate private, che operano nel libero mercato e che non hanno alcun interesse a realizzare operazioni a bassa marginalità, come l’analisi dei fabbisogni).
Nella maggior parte dei casi, l’offerta di mercato ha soppiantato la domanda di competenze da parte dei lavoratori e delle lavoratrici: le agenzie esterne predisponevano piani “a catalogo” preconfezionati, o destinati “solamente” a target talentuosi, la cui messa in atto veniva concordata unicamente con il management aziendale. Nella maggior parte dei casi, ai rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici (sindacato e/o Rsu) veniva riservata una condivisione ex post meramente formale, ridotta a “firma notarile” o “a pacchetto”, apposta a ridosso delle scadenze, senza alcuna istruttoria, partecipazione attiva, analisi della domanda o rilevazione dei fabbisogni formativi.
Il DD 227/2026 e la Better Regulation: il ritorno al Diritto Formativo
In questo scenario si inserisce la portata epocale del DD 227/2026, che applica un principio cardine della Better Regulation: superare la mera capacità di spesa burocratica per valutare l’efficacia reale degli impatti della formazione. Il paragrafo 4.5 della norma riafferma con chiarezza la natura dell’accordo di condivisione: “La condivisione iniziale del piano formativo non ha natura amministrativa o commerciale e deve ispirarsi a principi di buona fede e correttezza, essendo una necessaria modalità di cooperazione istituzionale in adempimento ad un obbligo normativo e procedurale, destinato a garantire un diritto formativo in capo alle lavoratrici e ai lavoratori”.
Sul piano applicativo, il nuovo quadro regolatorio introdotto spazza via ogni ambiguità burocratica, ponendo al centro l’obbligo vincolante di una rigorosa e documentata analisi dei fabbisogni formativi. L’erogazione dei finanziamenti non sarà più ammissibile a fronte di pacchetti preconfezionati o di istruttorie di facciata, ma sarà rigidamente subordinata alla prova che le iniziative nascano da una reale rilevazione bottom-up svolta nei luoghi di lavoro. Da questo presupposto discende l’imprescindibile correlazione strutturale e di merito tra le carenze professionali effettivamente accertate e i contenuti didattici proposti: il piano formativo risulta infatti legittimo ed approvabile solo se dimostra una corrispondenza puntuale e trasparente tra i gap di competenze e l’architettura della formazione erogata, garantendo che ogni ora di corso finanziata generi competenze reali, spendibili e certificate.
Dopo oltre vent’anni in cui i Fondi Interprofessionali hanno processato troppe domande di finanziamento supportate solo da ratifiche pro forma e corsi “finanziati” venduti a catalogo, sarà finalmente la volta buona?
*Collabora attivamente con Università, Enti di Formazione, Parti Sociali e associazioni di rappresentanza nell’articolazione della domanda formativa di imprese e lavoratori. Eroga consulenze strategiche e docenze specialistiche
L'articolo Formazione continua: con le nuove norme siamo alla fine della ‘regolazione capovolta’? proviene da Il Fatto Quotidiano.





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