Così la riforma Crosetto apre la strada a un sistema nazionale dell’innovazione militare. Scrive Preziosa

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Nel passato la superiorità militare è stata misurata dalla qualità delle piattaforme operative in dotazione alle Forze armate. L’attenzione era rivolta soprattutto alle prestazioni tecnologiche: un velivolo più avanzato, un radar più preciso, un missile con maggiore gittata, una nave con grande potenza di fuoco. Questo paradigma continua a mantenere la propria validità, ma non è più sufficiente per comprendere come si costruisce oggi la potenza militare degli Stati.

I conflitti degli ultimi anni hanno mostrato una realtà diversa. La guerra in Ucraina, le operazioni nel Mar Rosso e l’impiego crescente di sistemi autonomi hanno dimostrato che il vantaggio non appartiene necessariamente a chi dispone delle tecnologie più sofisticate, ma a chi riesce ad adattarle, modificarle e reimpiegarle con maggiore rapidità. Droni commerciali trasformati in strumenti militari, software aggiornati direttamente sul campo, nuove contromisure sviluppate in tempi estremamente ridotti hanno evidenziato come il ritmo dell’innovazione sia diventato parte integrante della competizione strategica dimostrando che, nella guerra contemporanea, massa e qualità sono tornate a essere fattori complementari della potenza militare.  Il problema, quindi, non è più soltanto innovare, ma innovare e produrre più rapidamente dell’avversario.

Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale assume particolare rilievo.  Il dibattito pubblico si è concentrato soprattutto sul cyberspazio, sulla riorganizzazione del Comando Interforze Cyber Intel e sulle misure di rafforzamento della sicurezza. Sono aspetti rilevanti, ma non esauriscono la portata del provvedimento. La novità più significativa riguarda il modo in cui la Difesa affronta il processo di innovazione tecnologica. Al di là dell’entità delle risorse stanziate, il disegno di legge interviene sul percorso che collega ricerca, sperimentazione, prototipazione, certificazione e acquisizione delle nuove capacità operative. L’obiettivo è ridurre il tempo che separa una soluzione tecnologica dal suo impiego nelle Forze armate.

È questa compressione del tempo strategico dell’innovazione, più che le singole misure introdotte, a rappresentare il vero cambio di passo della riforma. L’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare, la possibilità di concedere contributi anche a fondo perduto, il ricorso al partenariato per l’innovazione, il riconoscimento delle prove effettuate presso centri esterni accreditati, l’accelerazione delle procedure di acquisizione dei prototipi e l’ampliamento delle procedure negoziate rispondono a una logica comune. Considerati singolarmente, questi strumenti possono apparire come interventi tecnici. Osservati nel loro insieme delineano invece un diverso modello di innovazione per la difesa. L’obiettivo non è soltanto finanziare nuovi progetti, ma ridurre il tempo che separa la ricerca dall’impiego operativo.

È un cambiamento tutt’altro che marginale. Per lungo tempo il processo è stato lineare: la ricerca produceva una tecnologia, l’industria la sviluppava, l’amministrazione ne avviava l’acquisizione e il sistema entrava infine in servizio, spesso dopo molti anni. Oggi questo modello mostra tutti i suoi limiti. L’intelligenza artificiale, la robotica, i sistemi autonomi, il software e le tecnologie digitali evolvono con una rapidità incompatibile con cicli di sviluppo decennali. La superiorità non dipende più soltanto dalla qualità della tecnologia, ma dalla capacità di aggiornarla, produrla e impiegarla con continuità. Per questo la competizione non è più soltanto tecnologica ma è sempre più organizzativa. La domanda non è più soltanto chi sviluppa la tecnologia migliore, ma chi riesce a trasformare più rapidamente ricerca e sperimentazione in capacità operative.

Il disegno di legge, quindi, rappresenta un’evoluzione importante perché non si limita a modificare alcune procedure amministrative, ma introduce un diverso approccio alla gestione dell’innovazione, riconoscendo che il fattore decisivo non è soltanto la disponibilità delle risorse, bensì la rapidità con cui possono essere trasformate in capacità operative.

Sarebbe tuttavia un errore attribuire al provvedimento effetti che, da solo, non può produrre. La dotazione iniziale del nuovo Fondo, pari a dieci milioni di euro annui, non è sufficiente a modificare la dimensione complessiva degli investimenti nazionali nella ricerca per la difesa. Per questo sarebbe riduttivo giudicare la riforma esclusivamente sulla base delle risorse stanziate.

Per la prima volta il legislatore riconosce che la velocità con cui ricerca, sperimentazione, sviluppo e acquisizione interagiscono è essa stessa una componente della capacità di difesa. Il disegno di legge non costruisce ancora un sistema nazionale dell’innovazione per la difesa. Rappresenta però un primo tentativo di modificarne il modello di funzionamento. È da questa prospettiva che emerge la questione più interessante. Se la riforma accelera il percorso che porta dalla ricerca alla capacità operativa, quale soggetto potrà assicurare l’integrazione tra amministrazione, università, ricerca, industria e utilizzatori operativi?

La risposta non è ancora contenuta nella norma, ma il rafforzamento del ruolo di Difesa Servizi apre una possibilità nuova. Se il primo pilastro della riforma riguarda le risorse e il secondo i processi, il terzo riguarda la governance dell’innovazione. A prima vista potrebbe sembrare un intervento esclusivamente organizzativo. In realtà amplia gli strumenti attraverso i quali la Difesa può creare collegamenti più rapidi tra ricerca, sviluppo industriale e impiego operativo. Il disegno di legge non trasforma automaticamente Difesa Servizi in un’agenzia nazionale dell’innovazione né in un fondo di investimento. Introduce però una flessibilità che, se accompagnata da una chiara visione strategica, potrebbe consentirle di evolvere da società di supporto a cerniera tra amministrazione, ricerca, industria e Forze armate.

È una distinzione sostanziale. L’innovazione non nasce dentro una singola amministrazione. Nasce dall’interazione continua tra ricerca, industria e utilizzatori operativi. Il compito dello Stato non è sostituirsi a questo processo, ma renderlo più rapido, coordinato e coerente con gli obiettivi della sicurezza nazionale. È questa la lezione che emerge dalle principali competizioni strategiche. Il vantaggio non dipende soltanto dalla disponibilità di tecnologie avanzate, ma dalla capacità di organizzare un ciclo continuo nel quale ricerca scientifica, sviluppo industriale, sperimentazione operativa e acquisizione si alimentano reciprocamente.

Gli Stati che oggi guidano l’innovazione per la difesa stanno già seguendo questa direzione. Negli Stati Uniti la Defense Innovation Unit è stata creata per ridurre la distanza tra il mondo dell’innovazione civile e le esigenze operative delle Forze armate. In Cina, pur attraverso un modello profondamente diverso, la priorità è integrare ricerca, industria, infrastrutture digitali e capacità militari in un processo continuo di adattamento. I modelli sono differenti. La logica strategica è la stessa: ridurre il tempo che separa la conoscenza dalla capacità operativa.

È in questa logica che va interpretato anche il nuovo Fondo per la ricerca scientifica e tecnologica militare. La sua dotazione iniziale non è sufficiente, da sola, a modificare la dimensione complessiva degli investimenti nazionali. Il suo significato è soprattutto un altro: riconoscere che ricerca, sperimentazione e acquisizione non possono più procedere come fasi separate, ma devono diventare parti di un unico processo capace di adattarsi con continuità all’evoluzione tecnologica e operativa. La stessa logica ispira il ricorso ai partenariati per l’innovazione, il riconoscimento delle prove effettuate presso centri esterni accreditati e l’accelerazione delle procedure di acquisizione dei prototipi. Non si tratta di misure isolate, ma di strumenti pensati per ridurre il tempo che separa un’idea dalla sua applicazione operativa. Naturalmente questo percorso non si esaurisce con una legge.

L’efficacia della riforma dipenderà dai decreti attuativi, dalle risorse che saranno progressivamente rese disponibili e, soprattutto, dalla capacità delle istituzioni di utilizzare gli strumenti introdotti per costruire relazioni stabili con il mondo della ricerca e dell’industria. Nessuna norma può creare automaticamente un sistema nazionale dell’innovazione. Può però creare le condizioni perché esso si sviluppi. È questa, in fondo, la vera sfida. La competizione strategica non premia più soltanto gli Stati che sviluppano tecnologie avanzate. Premia quelli che riescono a trasformare più rapidamente ricerca, sperimentazione e innovazione in capacità operative, aggiornando continuamente tecnologie, organizzazione e dottrina.

Il disegno di legge rappresenta un primo passo in questa direzione. Introduce strumenti che possono ridurre la distanza tra ricerca e impiego operativo. Il passo successivo sarà costruire un sistema nazionale dell’innovazione per la difesa nel quale università, ricerca, industria, amministrazione e Forze armate operino come parti di un unico processo. La competitività strategica dell’Italia dipenderà sempre meno dalle singole tecnologie che saprà sviluppare e sempre più dalla capacità di organizzare l’innovazione come una funzione permanente dello Stato. Perché, nella competizione strategica contemporanea, la superiorità appartiene sempre meno a chi possiede le tecnologie migliori e sempre più a chi riesce a trasformare più rapidamente la conoscenza in capacità operative.

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