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Che cosa c’è di più innocuo e inoffensivo di un cuscino? Eppure, secondo una recente sentenza della Cassazione (sez. 5/2026, n. 3832) in alcuni casi può essere considerato una “arma impropria” che può portare ad una condanna per violenza privata aggravata e lesione personale aggravata.
Il fatto è semplice: a Vercelli, un rapinatore aggrediva fisicamente la sua vittima con calci e morsi e, per farla smettere di gridare, le comprimeva con forza un cuscino sulla faccia provocandole lesioni. Considerate le circostanze, il cuscino veniva considerato dal Tribunale una “arma impropria”, con conseguente aggravamento della pena base. Ma, arrivati in Cassazione, l’imputato contestava questa conclusione, sostenendo che per tale qualificazione occorre che vi sia un “oggetto atto ad offendere” e tale non è un cuscino. Leggiamo allora la definizione completa di arma contenuta nel codice penale (art. 585, cpv. c.p.):
“Agli effetti della legge penale, per armi s’intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
3. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.”
Secondo la Cassazione in esame, tale definizione “comprende qualsiasi strumento, che, come chiarito da questa Corte, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona”. E pertanto – conclude – vi rientra anche “la condotta di chi adoperi un cuscino per impedire ad una persona di parlare, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi… quando, in un contesto aggressivo, in determinate circostanze di tempo e di luogo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona. Offesa alla persona evidentemente da intendersi in senso lato”. Confermando, in tal modo, altre sentenze precedenti in cui ha considerato “arma impropria” in quanto utilizzati come mezzi di offesa alla persona, anche una stampante fuori uso raccolta da un cassonetto delle immondizie, un casco da motociclista, una chiave per serratura blindata.
In realtà, come ha messo bene in luce attenta dottrina (CIVELLO in Sistema Penale 23 aprile 2026), in tal modo si confonde il fatto con il diritto in quanto, se pure un cuscino può essere utilizzato per recare offesa, è anche vero che la legge richiede vi sia un oggetto “atto ad offendere”; e tale non è un cuscino. Altrimenti dovremmo considerare armi improprie persino un fazzoletto di stoffa o un foglio di giornale utilizzati per tappare la bocca a qualcuno.
Intendiamoci, il reato resta ma non c’è l’aggravante dell’arma. In più, tornando al cuscino, si pensi solo che, se fosse davvero un’arma impropria come sostiene la Cassazione, chi se lo porta allo stadio potrebbe rischiare (art. 4 L. 110/75), nel migliore dei casi, una ammenda da 1.000 a 10.000 euro (aumentata se si tratta di manifestazioni sportive), per porto di armi od oggetti atti ad offendere, trattandosi di cosa “utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”; sperando solo di essere creduto se motiva con il “giustificato motivo” di stare più comodo. Staremo a vedere.
L'articolo Anche un cuscino può essere un’arma impropria per la Cassazione. Ho delle riserve proviene da Il Fatto Quotidiano.






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